G.U. n° 73 del 30/03/2005
DM interno 15.3.2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione in base al sistema di classificazione europeo
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle
tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di
vigilanza antincendi;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante il regolamento di attuazione della direttiva del
Consiglio 89/106/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla
prevenzione incendi;
Visto il proprio decreto del 26 giugno 1984, e successive modifiche
ed integrazioni, recante la classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Visto il proprio decreto del 14 gennaio 1985, concernente la
attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;
Visto il proprio decreto recante classi di reazione al fuoco per i
prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e'
prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Rilevata la necessita' di definire i requisiti di reazione al fuoco
che devono possedere i prodotti da costruzione installati in
attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di
prevenzione incendi, in base al sistema di classificazione europeo;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Impiego dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione
al fuoco
1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri
dell'Unione europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari
dell'accordo SEE, possono essere impiegati in Italia nelle opere in
cui e' prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso
conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE
prevista dalle disposizioni comunitarie. In mancanza di dette
disposizioni comunitarie ed in attesa della loro emanazione si
applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole
di mutuo riconoscimento stabilite dal decreto ministeriale 5 agosto
1991.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Roma, 15 marzo 2005
Il Ministro: Pisanu