Omologa dell' Ministero dell' Interno

G.U. n° 73 del 30/03/2005

DM interno 15.3.2005

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione in base al sistema di classificazione europeo

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

  Vista  la  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per

l'organizzazione dei servizi antincendi;

  Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento

dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

  Vista  la  legge  26 luglio  1965, n. 966, recante disciplina delle

tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577,   e   successive   modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il

regolamento  per  l'espletamento  dei  servizi  di  prevenzione  e di

vigilanza antincendi;

  Vista  la  direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,

relativa ai prodotti da costruzione;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.

246,  recante  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva  del

Consiglio 89/106/CEE;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,

n.  37,  concernente  il regolamento per i procedimenti relativi alla

prevenzione incendi;

  Visto il proprio decreto del 26 giugno 1984, e successive modifiche

ed  integrazioni,  recante la classificazione di reazione al fuoco ed

omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

  Visto  il  proprio  decreto  del  14 gennaio  1985,  concernente la

attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;

  Visto  il proprio decreto recante classi di reazione al fuoco per i

prodotti  da  costruzione  da  impiegarsi nelle opere per le quali e'

prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio;

  Sentito  il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la

prevenzione  incendi  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente

della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

  Rilevata la necessita' di definire i requisiti di reazione al fuoco

che   devono  possedere  i  prodotti  da  costruzione  installati  in

attivita'   disciplinate   da  specifiche  disposizioni  tecniche  di

prevenzione incendi, in base al sistema di classificazione europeo;

  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva

98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

                             

 

 

Impiego  dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione

                              al fuoco

 

  1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri

dell'Unione  europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti

all'Associazione   europea   di   libero  scambio  (EFTA),  firmatari

dell'accordo  SEE,  possono essere impiegati in Italia nelle opere in

cui  e' prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso

conforme  alla  loro  destinazione,  se  muniti  della  marcatura  CE

prevista   dalle  disposizioni  comunitarie.  In  mancanza  di  dette

disposizioni  comunitarie  ed  in  attesa  della  loro  emanazione si

applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole

di  mutuo  riconoscimento stabilite dal decreto ministeriale 5 agosto

1991.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e

farlo osservare.

    Roma, 15 marzo 2005

                                                  Il Ministro: Pisanu

 

 

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